I poteri del Guardiano sono fiduciari e dunque da intendersi esclusivamente rivolti ad assicurare il perseguimento dello scopo e nell’interesse del beneficiario.
Il Guardiano agisce secondo correttezza, buona fede ed imparzialità; ha facoltà di esprimere la sua opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso.
Riferimenti:
Parte IV (artt. 28,29) dell'atto istitutivo del Trust
Dati del Guardiano:
BALESTRA Prof. LUIGInato a Foggia (FG) il giorno 10 agosto 1965